A cura di Studio Jannotta sas Padova - consulenza fiscale, legale e controllo di gestione
Con la sentenza n. 16450 del 10 giugno 2021 la Corte di Cassazione ha sancito un importante principio: la tardiva fatturazione se non ha cagionato un danno erariale configura una violazione formale per la quale peraltro si rende applicabile l’istituto del cumulo giuridico.
Questa sentenza conclude una vicenda che aveva avuto origine nel 2004. L’Agenzia delle entrate aveva emesso un atto di contestazione con conseguente irrogazione di sanzioni in materia di Iva. La società destinataria del provvedimento, una srl operante nel commercio di autoveicoli, aveva fatturato le operazioni di vendita delle vetture non al momento della cessione/consegna ma a quello, successivo, della immatricolazione e quindi tardivamente.
Nel proprio ricorso la società chiedeva oltre all’annullamento delle sanzioni, in subordine, quantomeno l’applicazione del cumulo giuridico di cui all’art. 12 D.Lgs. n. 472 del 1997 . Detto articolo recita: "è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata dal quarto al doppio chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione."
Sia in primo che in secondo grado l’impugnazione veniva accolta limitatamente all’applicazione del concorso giuridico di violazioni. L’Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per cassazione contestando la non corretta applicazione del principio del cumulo giuridico in quanto si trattava di una violazione sostanziale e non formali. Pertanto non poteva essere riconosciuta la applicazione del cumulo giuridico.
La Cassazione ha, innanzitutto, chiarito che le violazioni tributarie si possono suddividere in tre categorie:
Inoltre la Cassazione ha evidenziato che un primo criterio per individuare le violazioni sostanziali e formali (non quelle meramente formali) è costituito dal tipo di sanzione applicabile alla violazione contestata. Per le violazioni sostanziali, infatti, è prevista una sanzione in misura percentuale all’imposta dovuta e non versata. Per distinguere, poi, tra violazioni formali e sostanziali è necessario accertare in concreto, se la condotta abbia cagionato un danno all' Erario incidendo sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o del versamento del tributo. Se, però, manca questo danno, la violazione si definisce formale perché provoca un danno per l'esercizio delle azioni e dei poteri di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Ora il ritardo nella fatturazione, è sanzionato dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471 del 1997, e configura una violazione dell'articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 (legge dell'Iva) ma di natura solo formale e non anche sostanziale. Ciò sempre che il comportamento del contribuente, pur oggettivamente lesiva per l'esercizio delle azioni di controllo, non abbia arrecato alcun pregiudizio, sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o sul versamento del tributo. Per questo motivo, nel caso che la infrazione sia stata commessa più volte , è applicabile anche il principio del cumulo giuridico previsto dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997.